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[1]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':
[2]di 3 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;
[3]di 4 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;
[4]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti; di 6 anni in ciascuno dei gradi superiori.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927
