Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929. Leggi il testo vigente →
[1]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':
[2]di 3 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;
[3]di 4 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;
[4]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti; ((di 4 anni)) in ciascuno dei gradi superiori.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
