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[1]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':

[2]di 3 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;

[3]di 4 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

[4]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti; ((di 4 anni)) in ciascuno dei gradi superiori.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti; di tolto: 6 aggiunto: 4 anni in ciascuno dei gradi superiori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art66 · fonte del testo