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[1]Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente.

[2]Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valor militare, possono ottenere due promozioni.

[3]Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

[4]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti, fatta eccezione per gli ufficiali del Corpo di commissariato e delle capitanerie di porto e del Corpo Reale equipaggi marittimi, che possono raggiungere soltanto il grado di capitano.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art68 · fonte del testo