Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente.
tolto: Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valor militare, possono ottenere due promozioni.
tolto: Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.
tolto: Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti, fatta eccezione per gli ufficiali del Corpo di commissariato e delle capitanerie di porto e del Corpo Reale equipaggi marittimi, che possono raggiungere soltanto il grado di capitano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art68 · fonte del testo