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[1]E' valido agli effetti della presente legge il tempo di imbarco su Regie navi in armamento, armamento ridotto o riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purche' addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perche' il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti dell'avanzamento, meta' di esso dovra' essere trascorso su Regie navi, in armamento od armamento ridotto.
[2]Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o armamento ridotto.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927
