Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929. Leggi il testo vigente →

[1]E' valido agli effetti della presente legge il tempo di imbarco su Regie navi in armamento, armamento ridotto o riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purche' addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perche' il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti dell'avanzamento, meta' di esso dovra' essere trascorso su Regie navi, in armamento od armamento ridotto.

[2]Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o armamento ridotto.

[3]((Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore della Regia marina e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, quale imbarco in comando di una Divisione navale o di una Squadra navale)).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. 33 parole aggiunte.

aggiunto: Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore della Regia marina e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, quale imbarco in comando di una Divisione navale o di una Squadra navale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art7 · fonte del testo