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[1]Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

[2]se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

[3]se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

[4]se due volte furono cancellati dai detti quadri;

[5]se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art70 · fonte del testo