Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 56 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:
tolto: se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;
tolto: se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;
tolto: se due volte furono cancellati dai detti quadri;
tolto: se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art70 · fonte del testo