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[1]E' considerato, a tutti gli effetti, come imbarco su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che si trovi in una delle seguenti posizioni amministrative:

  • a)imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);
  • b)destinato permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti od aeroplani che hanno tutti, o parte, degli apparecchi efficienti o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;
  • c)destinato a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi.

[2]Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:

  • a)i piloti e gli allievi piloti;
  • b)gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;
  • c)i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

[3]Le disposizioni del 1° comma cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuti voli od ascensioni (aeronavigazione).

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art8 · fonte del testo