Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.
Abrogato dal 27 novembre 1929
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 27 novembre 1929. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: E' considerato, a tutti gli effetti, come imbarco su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che si trovi in una delle seguenti posizioni amministrative:
tolto: a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);
tolto: b) destinato permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti od aeroplani che hanno tutti, o parte, degli apparecchi efficienti o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;
tolto: c) destinato a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi.
tolto: Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:
tolto: a) i piloti e gli allievi piloti;
tolto: b) gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;
tolto: c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.
tolto: Le disposizioni del 1° comma cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuti voli od ascensioni (aeronavigazione).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 NOVEMBRE 1929, N. 2007
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art8 · fonte del testo