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[1]Per la compilazione dei quadri di avanzamento ordinari o suppletivi nell'anno 1926 e per le conseguenti promozioni, i periodi minimi di imbarco, comando e di carica saranno quegli stessi stabiliti prima della entrata in vigore della presente legge.
[2]Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto si osserveranno le prescrizioni della presente legge tranne che per i tenenti colonnelli pei quali il servizio di comandante in 2ª di una Direzione marittima equivarra' a tutti gli effetti quale comando.
[3]Nella compilazione dei quadri nell'anno 1927 sara' ridotto alla meta' il periodo di permanenza prescritto dalla presente legge nelle varie cariche (eccezione fatta per il comando navale) per quei gradi e corpi per i quali tale condizione non era obbligatoria prima dell'entrata in vigore della presente legge.
[4]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926
