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[1]Per la compilazione dei quadri di avanzamento ordinari o suppletivi nell'anno 1926 e per le conseguenti promozioni, i periodi minimi di imbarco, comando e di carica saranno quegli stessi stabiliti prima della entrata in vigore della presente legge.
[2]((Per gli ufficiali del Genio navale gli articoli 78 e 79 avranno integrale applicazione dai quadri di avanzamento del 1926)).
[3]Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto si osserveranno le prescrizioni della presente legge ((...)).
[4]Nella compilazione dei quadri nell'anno 1927 sara' ridotto alla meta' il periodo di permanenza prescritto dalla presente legge nelle varie cariche (eccezione fatta per il comando navale) per quei gradi e corpi per i quali tale condizione non era obbligatoria prima dell'entrata in vigore della presente legge. ((Per la formazione dei quadri suppletivi del 1926-1927 fino alla formazione dei quadri ordinari del 1927, in quei casi in cui dalle tabelle annesse alla presente legge e' previsto un unico periodo d'imbarco o cariche per due gradi successivi, gli ufficiali aventi maggior grado fra i due indicati potranno essere scrutinati anche se avranno raggiunto nel loro grado i tre ottavi del detto periodo complessivo di imbarco o cariche. Questi ufficiali potranno pero' ottenere la promozione solo quando abbiano sempre nel proprio grado raggiunto la meta' del periodo complessivo di imbarco o cariche richieste)).
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929
