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[1]Per la compilazione dei quadri di avanzamento ordinari o suppletivi nell'anno 1926 e per le conseguenti promozioni, i periodi minimi di imbarco, comando e di carica saranno quegli stessi stabiliti prima della entrata in vigore della presente legge.

[2]((Per gli ufficiali del Genio navale gli articoli 78 e 79 avranno integrale applicazione dai quadri di avanzamento del 1926)).

[3]Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto si osserveranno le prescrizioni della presente legge ((...)).

[4]Nella compilazione dei quadri nell'anno 1927 sara' ridotto alla meta' il periodo di permanenza prescritto dalla presente legge nelle varie cariche (eccezione fatta per il comando navale) per quei gradi e corpi per i quali tale condizione non era obbligatoria prima dell'entrata in vigore della presente legge. ((Per la formazione dei quadri suppletivi del 1926-1927 fino alla formazione dei quadri ordinari del 1927, in quei casi in cui dalle tabelle annesse alla presente legge e' previsto un unico periodo d'imbarco o cariche per due gradi successivi, gli ufficiali aventi maggior grado fra i due indicati potranno essere scrutinati anche se avranno raggiunto nel loro grado i tre ottavi del detto periodo complessivo di imbarco o cariche. Questi ufficiali potranno pero' ottenere la promozione solo quando abbiano sempre nel proprio grado raggiunto la meta' del periodo complessivo di imbarco o cariche richieste)).

Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926. 92 parole tolte, 115 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per gli ufficiali del aggiunto: Genio navale gli articoli 78 e 79 avranno integrale applicazione dai quadri di avanzamento del 1926.

aggiunto: Per gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto si osserveranno le prescrizioni della presente legge tolto: tranne che per i tenenti colonnelli pei quali il servizio di comandante in 2ª di una Direzione marittima equivarra' a tutti gli effetti quale comandoaggiunto: ....

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 26 settembre 1926, n. 1650, convertito senza modificazioni dalla L. 21 luglio 1927, n. 1551, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: Per la formazione dei quadri suppletivi del 1926-1927 fino alla formazione dei quadri ordinari del 1927, in quei casi in cui dalle tabelle annesse alla presente legge e' previsto un unico periodo d'imbarco o cariche per due gradi successivi, gli ufficiali aventi maggior grado fra i due indicati potranno essere scrutinati anche se avranno raggiunto nel loro grado i tre ottavi del detto periodo complessivo di imbarco o cariche. Questi ufficiali potranno pero' ottenere la promozione solo quando abbiano sempre nel proprio grado raggiunto la meta' del periodo complessivo di imbarco o cariche richieste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art92 · fonte del testo