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Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, e' concesso a seguito d'istanza dell'interessato - un aumento di due anni di anzianita' nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1954 al 6 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1954-12-14;1152~art6 · fonte del testo