[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, come appresso:
[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti.............. n. 45; guardiamarina................................................. " 75.
Testo vigente dal 30 aprile 1975
