[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, come appresso:
[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti........ n. 40; guardiamarina......................... n. 50.
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
