Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti.... n. 28 guardiamarina..................... " 52
Testo vigente dal 20 marzo 1972
