Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti....................... n. 43 guardiamarina.......................... " 47

Testo vigente dal 28 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24~art112 · fonte su Normattiva