[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:

[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti...... n. 20; guardiamarina....................... n. 50.

Testo vigente dal 29 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-27;143~art151 · fonte su Normattiva