[1]Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

[2]Esercito..................................................... n. 53; Marina....................................................... " 35; Aeronautica.................................................. " 320; Sottufficiali: Marina....................................................... n. 7; Aeronautica.................................................. " 2.

Testo vigente dal 15 maggio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art127bis · fonte su Normattiva