[1]Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1978, come appresso:

[2]Ufficiali: Esercito (compresi i carabinieri)............. n. 30; Marina.......................... n. 12; Aeronautica........................ n. 60.

[3]Sottufficiali: Esercito.......................... n. 9; Marina........................... n. 3; Aeronautica........................ n. 2.

Testo vigente dal 29 aprile 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-27;143~art158 · fonte su Normattiva