[1]Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1979, come appresso:
[2]Ufficiali: Esercito (compresi i carabinieri)............... n. 30; Marina............................. n. 6; Aeronautica.......................... n. 60. Sottufficiali: Esercito............................ n. 9; Marina............................. n. 2; Aeronautica.......................... n. 2.
Testo vigente dal 30 marzo 1979
