Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1976, come appresso: Ufficiali: Esercito......................................... n. 58; Marina........................................... n. 26; Aeronautica...................................... n. 290. Sottufficiali: Esercito......................................... n. 3; Marina........................................... n. 4.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;702~art142 · fonte su Normattiva