[1]Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1977, come appresso:

[2]Ufficiali: Esercito............................ n. 50 Marina............................. n. 14 Aeronautica.......................... n. 182 Sottufficiali: Esercito............................ n. 5 Marina............................. n. 4

Testo vigente dal 31 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-12-23;874~art153 · fonte su Normattiva