[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:
[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti..................... n. 30; guardiamarina......................... n. 60.
Testo vigente dal 30 marzo 1979
