[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

[2]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti..................... n. 30; guardiamarina......................... n. 60.

Testo vigente dal 30 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-03-28;88~art144 · fonte su Normattiva