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La tassa di registro sulle compre-vendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, che siano stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono stati sottoposti all'imposta sui fabbricati e' ridotta alla misura di lire 2.40 per cento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 1 giugno 1918

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art11 · fonte del testo