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La tassa di registro sulle compre-vendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, che siano stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono stati sottoposti all'imposta sui fabbricati e' ridotta alla misura di lire 2.40 per cento. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che "La riduzione a meta' della tassa di registro sulle compravendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, di cui all'art. 11 della legge 23 aprile 1911, n. 509, deve intendersi applicabile ai soli fabbricati ad uso di abitazione, ivi comprese le botteghe a pian terreno che siano vendute insieme a tutto il fabbricato, ed al medesimo acquirente. La riduzione e' concessa alle vendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui i fabbricati sono stati dichiarati abitabili, o sono stati effettivamente abitati".
Testo in vigore dal 1 giugno 1918 al 16 dicembre 2009
