Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

La tassa di registro sulle compre-vendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, che siano stipulate entro quattro anni dal giorno in cui sono stati sottoposti all'imposta sui fabbricati e' ridotta alla misura di lire 2.40 per cento. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che "La riduzione a meta' della tassa di registro sulle compravendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, di cui all'art. 11 della legge 23 aprile 1911, n. 509, deve intendersi applicabile ai soli fabbricati ad uso di abitazione, ivi comprese le botteghe a pian terreno che siano vendute insieme a tutto il fabbricato, ed al medesimo acquirente. La riduzione e' concessa alle vendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui i fabbricati sono stati dichiarati abitabili, o sono stati effettivamente abitati".

Testo in vigore dal 1 giugno 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1918

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 1 giugno 1918.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che "La riduzione a meta' della tassa di registro sulle compravendite di fabbricati nuovi o radicalmente riattati, di cui all'art. 11 della legge 23 aprile 1911, n. 509, deve intendersi applicabile ai soli fabbricati ad uso di abitazione, ivi comprese le botteghe a pian terreno che siano vendute insieme a tutto il fabbricato, ed al medesimo acquirente. La riduzione e' concessa alle vendite stipulate entro quattro anni dal giorno in cui i fabbricati sono stati dichiarati abitabili, o sono stati effettivamente abitati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art11 · fonte del testo