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L'inventario dei beni dei minori prescritto dall'art. 282 del cod. civ. e quello dei beni degl'interdetti ed i relativi atti di deposito e di asseverazione possono essere compilati in carta libera e l'inventario ed il verbale di deposito, se redatto, sono registrati a debito. Pero' le corrispondenti tasse di bollo e di registro si rendono ripetibili, a cura della competente cancelleria, qualora dall'inventario risulti che il patrimonio dei minori o degl'interdetti abbia un valore eccedente lire 3000.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art15 · fonte del testo