Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Pei minori e per gli interdetti con patrimonio non superiore a lire 3000, giusta le risultanze dell'inventario, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti in genere gli atti inerenti all'esercizio della tutela in quanto concernono l'integrazione della persona.
tolto: Qualora durante l'esercizio della tutela lo stato economico dei minori o degli interdetti venga a migliorare in maniera che il valore del loro patrimonio oltrepassi le lire 3000, cessano per gli atti tutelari successivi le esenzioni dalle tasse di bollo e di registro. Cessa pero' per gli atti posteriori l'obbligo del pagamento di tali tasse qualora il patrimonio siasi ridotto ad un valore non superiore a lire 3000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art16 · fonte del testo