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[1]Se il prezzo convenuto nei trasferimenti a titolo oneroso e' riputato inferiore di oltre un sesto al valore che l'immobile aveva in comune commercio, al giorno del trasferimento, l'Amministrazione potra' chiederne la stima, purche' lo faccia non oltre i novanta giorni dalla data del seguito pagamento.

[2]I contribuenti sono pure ammessi a domandare la stima contro le valutazioni fatte d'ufficio, ma non mai contro le proprie stipulazioni o dichiarazioni.

[3]Nulla e' innovato nei riguardi dei trasferimenti a titolo gratuito; ma, nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, il termine per chiedere la stima decorre dall'atto di dilazione.

Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art18 · fonte del testo