Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora nell'asse dei minori o degli interdetti non siano disponibili fondi per le tasse di bollo dovute pel compimento di atti inerenti allo esercizio di tutele con patrimonio superiore a lire 3000 ed i rappresentanti dei minori o interdetti medesimi si rifiutino di effettuarne l'anticipazione, i pretori, mediante motivato decreto caso per caso, hanno facolta' di disporre l'annotazione a debito delle tasse di bollo dovute sugli atti non dilazionabili senza pregiudizio degli interessi dei minori o interdetti.
tolto: Tali tasse sono ripetibili a cura dei cancellieri di pretura nei modi stabiliti dal secondo capoverso dell'art. 26 della legge 4 luglio 1897, n. 414.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-23;509~art17 · fonte del testo