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[1]Gli atti costitutivi delle Societa' straniere sono sottoposti alle tasse di registro prescritte per la registrazione degli atti costitutivi delle societa' nazionali limitatamente alla somma del capitale destinato alle operazioni nel Regno o effettivamente impiegato in quanto l'impiego superi la somma del capitale destinato.
[2]Per la determinazione del capitale tassabile e' ammessa, quanto ai beni immobili posseduti nel Regno, la stima giudiziale nei modi stabiliti dalle leggi sulle tasse di registro.
[3]Nulla e' innovato nei riguardi delle societa' estere di navigazione cui sia concessa la patente di vettore di emigranti.
Testo in vigore dal 16 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
