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[1]Alla prima parte dell'art. 11 della legge, dopo le parole: «Il compratore di una casa popolare» sono aggiunte le altre: «o economica».

[2]All'ultimo capoverso dell'articolo predetto sono sostituiti i seguenti:

[3]«Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare o economica potra' affittarla in conformita' delle norme da stabilirsi col regolamento.

[4]«Nel caso che il prestito e' fatto direttamente al socio, la Societa' costruttrice interviene nel contratto per assicurarsi i benefizi consentiti dal presente articolo».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art10 · fonte del testo