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[1]Dopo la prima parte dell'art. 6 della legge e' aggiunto il seguente capoverso:

[2]«Pero' le Societa' per case popolari o economiche, le esenzioni di cui nell'art. 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo, e nell'art. 153, n. 3 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro si estendono sino a 10 anni dalla costituzione della Societa' e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto 200,000 lire».

[3]In fine dell'art. 6 del predetto e' aggiunto il seguente capoverso:

[4]«Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovra' essere chiesto dalla Societa' nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita. agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra le somme date originariamente dagli enti sovventori, di cui all'art. 1, e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nell'art. 6, primo capoverso, della legge 31 maggio 1903, n. 254».

Testo in vigore dal 11 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1908-01-02;5~art7 · fonte del testo