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[1]Tutte le facolta' consentite dall'art. 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502 specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dall'ultimo capoverso di tale articolo, sono protratte di un triennio, cioe' sino al 22 luglio 1913.1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CREDARO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1913, n. 617
1La L. 8 giugno 1913, n. 617 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato nell'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, e' prorogato a tutto il 31 luglio 1914".
Testo in vigore dal 6 luglio 1913 al 3 novembre 1914
