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[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CREDARO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1913, n. 617
1La L. 8 giugno 1913, n. 617 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato nell'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, e' prorogato a tutto il 31 luglio 1914".
L. 19 luglio 1914, n. 1111
2La L. 19 luglio 1914, n. 1111 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917".
Testo in vigore dal 3 novembre 1914 al 16 dicembre 2009
