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[1]Tutte le facolta' consentite dall'art. 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502 specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dall'ultimo capoverso di tale articolo, sono protratte di un triennio, cioe' sino al 22 luglio 1913.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]CREDARO.

[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Testo in vigore dal 22 agosto 1910 al 6 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;578~art4 · fonte del testo