Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso nonostante la proibizione espressa o ragionevole della nave soccorsa non hanno diritto ad alcun compenso.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso nonostante la proibizione espressa o ragionevole della nave soccorsa non hanno diritto ad alcun compenso.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 20 parole tolte, 25 parole aggiunte.
tolto: Se l'urto e' dovuto a colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni incombe a colui che l'ha commessaaggiunto: Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso nonostante la proibizione espressa o ragionevole della nave soccorsa non hanno diritto ad alcun compenso.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art3 · fonte del testo