[1]Il compenso e' fissato dall'Autorita' giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base: a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita, dai suoi passeggeri e dal suo equipaggio, dal suo carico, dai salvatori e dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, ed i rischi di responsabilita', ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, se occorra, dell'adattamento speciale della nave soccorritrice;

  • b)in secondo luogo il valore delle cose salvate.

[2]Si applicano le medesime disposizioni alla ripartizione prevista dall'art. 6. comma 2°.

[3]L'Autorita' giudiziaria puo' ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si sono resi colpevoli di furti, ricettazioni od altri atti fraudolenti.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 144 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Seguito un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse e' tenuto, in quanto lo possa fare senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suot passeggeri, a prestare assistenza all'altro bastimento, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri.

tolto: E' ugualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome del proprio bastimento ed il porto dove e' inscritto, come pure i luoghi donde viene e dove va.

tolto: Il proprietario della nave non e' responsabile in caso della sola contravvenzione alle disposizioni precedentiaggiunto: Il compenso e' fissato dall'Autorita' giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base: a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita, dai suoi passeggeri e dal suo equipaggio, dal suo carico, dai salvatori e dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, ed i rischi di responsabilita', ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, se occorra, dell'adattamento speciale della nave soccorritrice;

aggiunto: b) in secondo luogo il valore delle cose salvate.

aggiunto: Si applicano le medesime disposizioni alla ripartizione prevista dall'art. 6. comma 2°.

aggiunto: L'Autorita' giudiziaria puo' ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si sono resi colpevoli di furti, ricettazioni od altri atti fraudolenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art8 · fonte del testo