[1]Il compenso e' fissato dall'Autorita' giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base: a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita, dai suoi passeggeri e dal suo equipaggio, dal suo carico, dai salvatori e dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, ed i rischi di responsabilita', ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, se occorra, dell'adattamento speciale della nave soccorritrice;
- b)in secondo luogo il valore delle cose salvate.
[2]Si applicano le medesime disposizioni alla ripartizione prevista dall'art. 6. comma 2°.
[3]L'Autorita' giudiziaria puo' ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si sono resi colpevoli di furti, ricettazioni od altri atti fraudolenti.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
