[1]Qualunque fatto d'assistenza o di salvataggio che abbia avuto un risultato utile da' luogo ad un equo compenso.
[2]Non e' dovuto alcun compenso se il soccorso prestato rimanga senza utile risultato.
[3]In nessun caso la somma da pagarsi puo' superare il valore delle cose salvate.
Testo vigente dal 19 giugno 2009
