[1]Qualunque fatto d'assistenza o di salvataggio che abbia avuto un risultato utile da' luogo ad un equo compenso.

[2]Non e' dovuto alcun compenso se il soccorso prestato rimanga senza utile risultato.

[3]In nessun caso la somma da pagarsi puo' superare il valore delle cose salvate.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 52 parole tolte, 45 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Se l'urto e' fortuito, se e' dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi e' dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subitiaggiunto: Qualunque fatto d'assistenza o di salvataggio che abbia avuto un risultato utile da' luogo ad un equo compenso.

aggiunto: Non e' dovuto alcun compenso se il soccorso prestato rimanga senza utile risultato.

tolto: Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urtoaggiunto: In nessun caso la somma da pagarsi puo' superare il valore delle cose salvate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art2 · fonte del testo