Art. 8 (Accordo)
L'Amministrazione del paese d'origine fissera', a suo arbitrio, e riscuotera' a suo profitto, una tassa da pagarsi dal proprietario del marchio del quale e' domandata la registrazione internazionale. A questa tassa si aggiungera' un emolumento internazionale di cento franchi per il primo marchio e di cinquanta franchi per ciascuno degli altri, depositati contemporaneamente dallo stesso proprietario. Il provento annuale di questa tassa sara' diviso in parti uguali fra i paesi contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, dopo dedotte le spese comuni necessarie per l'esecuzione del presente accordo.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
