Art. 9 (Accordo)
[1]L'amministrazione del paese d'origine notifichera' all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinuncie, le trasmissioni e gli altri mutamenti che si effettueranno nella proprieta' del marchio.
[2]L'Ufficio internazionale registrera' queste mutazioni, le notifichera' alle amministrazioni dei paesi contraenti e le pubblichera' immediatamente nel suo giornale.
[3]Analogamente si procedera' quando il proprietario del marchio chiedera' di ridurre l'elenco dei prodotti ai quali esso si applica.
[4]L'ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto all'elenco non puo' ottenersi che mediante un nuovo deposito eseguito in conformita' alle prescrizioni dell'arto 2. All'aggiunta e' assimilata la sostituzione di un prodotto ad un altro.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
