Art. 8-bis (Accordo)
[1]-bis.
[2]Il proprietario di un marchio internazionale puo' sempre rinunciare alla protezione in uno o piu' dei paesi contraenti, mediante una dichiarazione inviata all'amministrazione del paese d'origine del marchio, per essere comunicata all'Ufficio internazionale il quale la notifichera' ai paesi cui si riferisce la rinuncia.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
