[1]A partire dalla registrazione in tal modo eseguita, presso l'Ufficio internazionale, la protezione del marchio in ciascuno dei paesi contraenti sara' la stessa come se questo marchio vi fosse stato depositato direttamente.

[2]Ogni marchio registrato internazionalmente entro i quattro mesi che seguono la data del deposito nel paese d'origine, godra' del diritto di priorita' stabilito dall'art. 4 della Convenzione generale.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~accordo-art4 · fonte del testo