[1]Nei paesi, le cui leggi lo autorizzino, le amministrazioni alle quali l'Ufficio internazionale notifichera' la registrazione di un marchio, avranno la facolta' di dichiarare che la protezione non puo' essere accordata a questo marchio sul loro territorio. Un tale rifiuto non potra' essere opposto se non nelle condizioni che si applicherebbero in virtu' della Convenzione generale, ad un marchio depositato per la registrazione nazionale.

[2]Esse dovranno esercitare tale facolta' entro il termine previsto dalla loro legge nazionale e, al piu' tardi, entro l'anno dalla notifica prevista dall'art. 3, indicando all'Ufficio internazionale i motivi del rifiuto.

[3]La detta dichiarazione, in tal modo notificata all'ufficio internazionale, sara' da questo trasmessa senza indugio all'amministrazione del paese d'origine o al proprietario del marchio. L'interessato avra' gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato da lui direttamente depositato nel paese dove la protezione e' rifiutata.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~accordo-art5 · fonte del testo