Art. 7 (Accordo)
[1]La registrazione potra' sempre essere rinnovata secondo le prescrizioni degli articoli 1 e 3.
[2]Sei mesi prima dello spirare del periodo di protezione, l'Ufficio internazionale dara' un avviso ufficioso all'Amministrazione del paese d'origine e al proprietario del marchio.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
