Art. 16-bis (Convenzione)
[1]-bis.
[2]I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento alla presente Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.
[3]A tale effetto essi possono: sia fare una dichiarazione generale per la quale tutte le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati sono compresi nell'accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi a indicare quelli che ne sono esclusi.
[4]Questa dichiarazione sara' notificata per iscritto al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.
[5]I paesi contraenti potranno, nelle stesse condizioni, denunciare la Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
