[1]-bis.

[2]I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento alla presente Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.

[3]A tale effetto essi possono: sia fare una dichiarazione generale per la quale tutte le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati sono compresi nell'accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi a indicare quelli che ne sono esclusi.

[4]Questa dichiarazione sara' notificata per iscritto al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

[5]I paesi contraenti potranno, nelle stesse condizioni, denunciare la Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art16bis · fonte del testo