[1]Gli Stati estranei all'Unione, che assicurano la protezione legale dei diritti formanti oggetto della presente Convenzione, possono accedervi a loro domanda.
[2]Questa accessione sara' notificata per iscritto al Governo della Confederazione elvetica e da questo a tutti gli altri.
[3]Essa importera', di pieno diritto, adesione a tutte le clausole ed ammissione a tutti i vantaggi stipulati nella presente Convenzione. Tuttavia potra' contenere l'indicazione delle disposizioni della Convenzione 9 settembre 1886 o dell'atto addizionale 4 maggio 1896, che essi ritenessero necessario di sostituire, provvisoriamente almeno, alle corrispondenti disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
