1. Gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale che non avranno firmato il presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi. 2. Questa adesione sara' notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione Svizzera e da questo ai Governi di tutti gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art24 · fonte su Normattiva