Che approva gli annessi atti firmati tra l'Italia e vari Stati
Art. 15 (Convenzione)
E' inteso che i paesi contraenti si riservano rispettivamente il diritto di concludere separatamente, fra loro, degli accordi speciali per la protezione della proprieta' industriale, in quanto tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 19 aprile 1913
