[1]La presente Convenzione sara' ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Berlino al piu' tardi il 1° luglio 1910.

[2]Ognuna delle parti contraenti rimettera', per lo scambio delle ratifiche, un solo istrumento, che sara' depositato, con quelli degli altri paesi, negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera.

[3]Ognuna delle parti ricevera' in cambio un esemplare del processo verbale di scambio delle ratifiche sottoscritto dai plenipotenziari che vi avranno preso parte.

Testo vigente dal 22 ottobre 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-10-04;1114~art28 · fonte del testo