[1]La presente Convenzione sara' ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Berlino al piu' tardi il 1° luglio 1910.
[2]Ognuna delle parti contraenti rimettera', per lo scambio delle ratifiche, un solo istrumento, che sara' depositato, con quelli degli altri paesi, negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera.
[3]Ognuna delle parti ricevera' in cambio un esemplare del processo verbale di scambio delle ratifiche sottoscritto dai plenipotenziari che vi avranno preso parte.
Testo vigente dal 22 ottobre 1914
